(1)Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole [2195, 2555], si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'articolo 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale(2).
Note
(1)
L'articolo è stato così modificato dall'art. 141 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51
.
(2)
Il caso particolare disciplinato nel presente articolo concerne la presenza di una azienda nel patrimonio del minore; si dovrà pertanto procedere, con un atto avente funzione cautelare, sulla base delle particolari norme tecnico-giuridiche utilizzate nella pratica per la compilazione degli inventari aziendali, e quindi mediante predisposizione del conto profitti e perdite.