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Articolo 312 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 06/02/2025]

Accertamenti del tribunale

Dispositivo dell'art. 312 Codice Civile

(1)Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

  1. 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
  2. 2) se l'adozione conviene all'adottando(2).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 64 della L. 4 maggio 1983 n. 184.
(2) Con la norma in esame il giudice potrà valutare tanto la legittimità dell'adozione quanto la sua effettiva corrispondenza all'interesse dell'adottando.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

160 Tenuto conto che l'adottante deve avere come minimo l'età di quaranta anni, è sembrata eccessivamente gravosa la disposizione dell'art. 304 del progetto definitivo, con la quale si richiedeva l'assenso, oltreché del coniuge, anche del genitori dell'adottante. Si è creduto perciò sufficiente disporre che i genitori dell'adottante siano sentiti dalla corte di appello, allorché questa provvede agli accertamenti necessari per la pronunzia dell'adozione. La relativa norma è stata perciò inserita nell'art. 312 del c.c. del testo.

Massime relative all'art. 312 Codice Civile

Cass. civ. n. 29684/2024

L'adozione del maggiorenne, nel diritto vivente, è essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione conviene all'adottando. Il giudice del merito, quindi, non gode di alcun discrezionale potere di apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né può effettuare quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti.

Cass. civ. n. 3462/2022

In tema di adozione di persone maggiori di età, la "valenza solidaristica" della relativa disciplina legittima un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 296 e 311, comma 1, c.c., nel senso di consentire all'adottando maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il proprio consenso anche per il tramite del suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non gli è espressamente vietato, considerato anche quanto complessivamente sancito dagli artt. 1 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con l. n. 18 del 2009.

In tema di adozione di persona maggiore d'età, il giudizio di convenienza, ai sensi dell'art. 312 c.c., rappresenta il fulcro dell'attività istruttoria ed implica una valutazione di merito, diretta ad accertare se l'adozione risulti moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole per l'adottando. Ne consegue che le informazioni necessarie per decidere sull'adozione possono essere assunte, senza particolari vincoli o formalità, mediante organi di pubblica sicurezza, servizi locali, o autorità comunali, udite tutte le persone che potrebbero essere a conoscenza della situazione di fatto dell'adottante, dell'adottando e della loro famiglia.

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