(massima n. 1)
L'adozione di maggiorenni, pur essendo uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui, alla tradizionale funzione ereditaria, di trasmissione del cognome e del patrimonio, si accompagna una funzione solidaristica, con crescente rilevanza dei profili personalistici, non può prescindere dal rispetto delle condizioni previste dalla legge per la sua autorizzazione, dovendo escludersi la possibilità di ricorrere all'istituto soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento.