Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 307 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Revoca per indegnitą dell'adottante

Dispositivo dell'art. 307 Codice Civile

(1)Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge(2) o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato.

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 62 della L. 4 maggio 1983 n. 184.
(2) Il coniuge deve possedere tale qualità al momento del delitto, escludendo pertanto il caso in cui il matrimonio sia stato in precedenza dichiarato nullo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 307 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Francesco C. chiede
venerdģ 01/03/2019 - Lazio
“Salve. Questo è il quesito, di seguito.
"A" è figlia adottiva di "B" (patrigno) e di "M" (matrigna) ed ha due fratellastri "C" e "D" (figli naturali di "B" ed "M").
"A" attende la morte di "B" per intascare la quota di eredità, poi, subito dopo la spartizione, fa in modo di essere riconosciuta dal tribunale come figlia di "E" e ricusa "B" come padre, al fine di poter intascare anche l'eredità di "E" il quale, in ospedale, nel frattempo muore.
Deve "A" restituire l'eredità di "B" a "C" "D" ed "M"? In che termini e su che basi?
Grazie, saluti.”
Consulenza legale i 07/03/2019
La legge 5 giugno 1967 n. 431 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano l'istituto dell'adozione speciale a tutela dei minori privi dell'assistenza da parte di genitori e parenti tenuti a provvedervi.
Chi è stato adottato prima di questa data, conserva i diritti successori verso la famiglia biologica di origine (attualmente la disciplina principale è contenuta nella L.184/1983).
Chi invece è stato adottato dal 1967 in poi e non era maggiore d’età al momento dell’adozione (come nel caso in esame) perde tutti i diritti successori verso la famiglia biologica.

Nel quesito leggiamo che la figlia adottiva avrebbe “ricusato” il genitore adottivo.
Richiesti chiarimenti sul punto, non ci sono state da Lei fornite ulteriori precisazioni (ci ha ribadito quanto già indicato nel quesito).

Il fatto è che non esiste nel nostro ordinamento l’istituto della ricusazione dell’adottante da parte dell’adottato.
L’unico istituto è quello della revoca dell’adozione previsto dall’art. 307 del codice civile (peraltro prevista per le adozioni di maggiori di età).
In tal caso, l’adottato può chiedere la revoca dell’adozione laddove l'adottante abbia attentato alla sua vita o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Ad ogni modo, anche volendo ipotizzare per assurdo che tale disciplina possa essere applicabile alla presente vicenda in via analogica, occorrerebbe tenere presente quanto previsto dall’art. 309 c.c. secondo cui gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Ciò significa che la pronuncia non ha una efficacia retroattiva e non potrebbe andare a rimuovere una situazione già consolidata con la precedente apertura della successione legittima.

Ne consegue che la risposta alla domanda contenuta nel quesito deve intendersi negativa: “A” non è tenuta alla restituzione agli altri eredi dell’eredità già percepita in precedenza.