(massima n. 1)
Il procedimento contemplato dall'art. 264 secondo comma c.c., al fine dell'autorizzazione all'impugnazione del riconoscimento del minore, nonché della nomina di un curatore speciale, non ha natura contenziosa e si mantiene nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che il provvedimento che lo definisce, ancorché reso in secondo grado in esito a reclamo, non è impugnabile con ricorso per cassazione. Tale principio, però, trova deroga quando detto provvedimento statuisca sulla competenza (o sulla giurisdizione), atteso che, in questa ipotesi, esso assume natura sostanziale di sentenza ed è quindi impugnabile su iniziativa di coloro che siano stati parti del procedimento, od avrebbero potuto esserlo (come i soggetti abilitati a promuoverlo, ai sensi della citata norma, non anche l'autore del riconoscimento).