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Articolo 187 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

Dispositivo dell'art. 187 Codice Civile

I beni della comunione [177], salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio(1).

Note

(1) Stante il richiamo all'art. 189, e rinviando a quanto si specificherà meglio in tale sede, si è evitato che l'articolo in esame divenisse un mezzo per proteggere in via assoluta i beni dei debitori che avessero assunto una obbligazione prima del matrimonio. La dottrina (Finocchiaro) ritiene addirittura la norma superflua e "frutto di un difetto di coordinamento dell'organo legislativo".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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