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Articolo 154 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Riconciliazione

Dispositivo dell'art. 154 Codice Civile

La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta [157].

Spiegazione dell'art. 154 Codice Civile

Con la riconciliazione si estingue l'azione ed inoltre si impedisce che i fatti precedenti alla stessa, purché conosciuti dal coniuge, possano fondare una nuova domanda di separazione.
L'effetto principale resta comunque il ripristino del regime di comunione originariamente adottato.
In relazione alla prova di tale riconciliazione (da intendersi quale ripresa dei rapporti materiali e spirituali caratterizzanti il vincolo matrimoniale), andranno analizzati gli elementi esteriori, oggettivi e diretti inequivocabilmente alla seria e comune volontà di ripristinare (in maniera non sperimentale) la comunione di vita.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 154 Codice Civile

Cass. civ. n. 27963/2022

La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali e che il relativo apprezzamento non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva.

Cass. civ. n. 14037/2021

Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale.

La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale.

Cass. civ. n. 1630/2018

In forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale. Ne consegue, che passata in giudicato la sentenza di separazione personale con addebito reciproco, il coniuge superstite al fine di far valere diritti successori, è tenuto ad allegare specificamente l'avvenuta cessazione degli effetti della separazione, con correlata caducazione della sentenza a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale.

Cass. civ. n. 19535/2014

La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (Nella specie, la corte territoriale aveva escluso la riconciliazione per la presenza di comportamenti, anche processuali - la proposizione di domanda riconvenzionale di addebito formulata dal ricorrente in primo grado - ostativi al ripristino, tanto più che la dedotta coabitazione era rimasta sfornita di allegazione di fatti probanti e di deduzione di mezzi istruttori idonei a corroborarla).

Cass. civ. n. 19497/2005

Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la effettiva volontà in ordine alla ripresa del rapporto coniugale, pur in presenza di ripristino della convivenza, ritenendo sussistente un «mero tentativo di conciliazione», soprattutto da parte della moglie, avuto riguardo alla circostanza che la stessa intratteneva una relazione extraconiugale, «probabilmente mai interrotta» durante i mesi di convivenza con il coniuge.)

Cass. civ. n. 789/1985

La proponibilità della domanda di divorzio, fondata su precedente separazione giudiziale, non può essere contestata, sotto il profilo del mancato decorso del prescritto periodo di ininterrotta separazione, deducendosi che, nelle more del pregresso giudizio di separazione (e nel vigore dell'art. 154 vecchio testo c.c.), sia intervenuta una riconciliazione fra i coniugi, qualora la separazione sia stata pronunciata in base a fatti avvenuti anteriormente alla pretesa riconciliazione atteso che il giudicato formatosi comporta implicitamente l'accertamento negativo della riconciliazione, quale situazione incompatibile con la decisione.

Cass. civ. n. 414/1976

L'idoneità della riconciliazione ad estinguere il diritto di chiedere la separazione personale per fatti anteriori sussiste solo se è costituita, oltre che dal perdono delle colpe precedenti, anche dal completo ripristino della convivenza coniugale mediante la ripresa di quei rapporti materiali e spirituali che devono caratterizzare il vincolo matrimoniale. Il fatto che un coniuge si riunisca all'altro unicamente allo scopo di sperimentare per un tempo determinato se il consorte si sia ravveduto, non integra una piena riconciliazione, mancandone l'elemento psicologico.

Cass. civ. n. 70/1974

L'avvenuta riconciliazione dei coniugi, come causa estintiva del diritto di chiedere la separazione, concreta un'eccezione in senso proprio, la quale deve essere formulata mediante una specifica deduzione, non essendo all'uopo sufficiente la generica istanza di rigetto della domanda proposta dall'altra parte.

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Consulenze legali
relative all'articolo 154 Codice Civile

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Domenico B. chiede
lunedì 29/02/2016 - Campania
“Egregi Signori,
mi riferisco ad una mia richiesta di consulenza e alla Vs. risposta, molto esauriente, del mese del 16 luglio 2015.
Ho seguito il Vs. suggerimento e proceduto alla separazione consensuale presso l’ufficiale di stato civile del comune.
Per poter addivenire alla separazione, prima dell’acquisizione della proprietà, come da Vs. suggerimento, ho convinto il mio coniuge (ora ex???) che tale atto le avrebbe consentito, al raggiungimento dell’età (attualmente ne ha 61 quindi fra circa 4 anni) e avendone i requisiti, di ricevere dall’Inps l’assegno sociale (ella ha un figlio all’estero bisognoso di aiuto economico), e che comunque alla mia morte avrà, anche da separata, diritto alla pensione di reversibilità.
Ma, fatta la prefazione vengo alle domande:
1) da quanto leggo, sul sito INPS, sia per ricevere l’assegno sociale, che per la reversibilità, è necessario la corresponsione dell’assegno di mantenimento, attestato da un giudice/tribunale. Anche se la separazione è consensuale?, o basterebbe un atto privato?
2) In tal caso, come comportarmi, affidarmi ad un avvocato per la pratica?
E, visto che la separazione è consensuale (in realtà di puro comodo), e che conviviamo, l’importo ovviamente fittizio, può essere stabilito dai coniugi? (Eventualmente penso ad un minimo “credibile” di € 200 mensili, in modo da consentire una differenza di assegno sociale annuo).
3) Poiché mia moglie ha dubbi circa l’avvenuta separazione, se fossi costretto a ricontrarre matrimonio, stavolta in regime di separazione dei beni, e successivamente acquisire la proprietà della casa, lei ne acquisirebbe dei diritti, o ne sarei il solo proprietario???
In attesa di una Vs. risposta, pari mezzo, colgo l’occasione per ben distintamente salutarVi.”
Consulenza legale i 04/03/2016
La legge 162/2014 recante modifiche in ambito di riassetto del processo civile e per la riduzione dell’arretrato giudiziario, ha sancito tre diverse opzioni per i coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente. Agli stessi, infatti, è riservata alternativamente la possibilità di presentare un ricorso congiunto al Tribunale e ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, oppure scegliere tra due nuove opzioni, che riducono notevolmente i tempi della procedura: la negoziazione assistita da avvocati (art. 6, D.L. 132/2014) e la conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni (art. 12).

Quest’ultima strada prevista dal legislatore è quella più rapida ma è preclusa alle coppie con figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci (art. 12). I coniugi, anche senza l’assistenza di un legale, possono recarsi presso il Comune di residenza di uno degli sposi o il comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto e, innanzi al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, concludere un accordo di separazione o di divorzio alle condizioni da loro stessi concordate. La stessa cosa può avvenire per la modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio. Si precisa che il secondo comma dell’art. 12 dispone che l’accordo non possa contenere patti di trasferimento patrimoniali.
Quanto all’iter procedurale, l’ufficiale riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione di volontà di separarsi o divorziare alle condizioni concordate. L’assistenza facoltativa dell’avvocato non riguarda la sostituzione della parte assistita che fa la dichiarazione, la quale compare personalmente, ma dell’assistenza di un legale si da atto nel documento che sarà sottoscritto anche dal legale. I coniugi dichiarano all’ufficiale del Comune di non trovarsi nelle condizioni di esclusione della procedura e nello stesso atto sono invitati a comparire nuovamente davanti all’ufficiale per la conferma dell’accordo, per una data successiva non inferiore a trenta giorni. In questo periodo l’Ufficio svolgerà i controlli sulle dichiarazioni rese dagli interessati. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. In caso di successiva comparizione, l’ufficiale redige la conferma dell’accordo di separazione o divorzio.

In merito al divieto dei patti di trasferimento patrimoniali, è intervenuta la circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2014 secondo cui la ratio della previsione è stata quella di escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’Ufficiale di Stato civile. Difatti, la circolare prevedeva che in assenza di specifiche indicazioni normative, non avrebbero potuto essere accettati accordi con clausole aventi carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come ad esempio l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento e qualunque altra utilità economica tra i coniugi.

Il contenuto della circolare è stato ampiamente criticato proprio perché contrastava con il dettato normativo il quale sanciva il divieto del solo trasferimento patrimoniale nel quale non può certo ricomprendersi il riconoscimento di un assegno di mantenimento.

Successivamente, per ovviare a tale contraddizione, è intervenuta la circolare del 24 aprile 2015 specificando che “Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’Ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c. d. assegno divorzile). Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa”.

La motivazione risiederebbe nel fatto che le disposizioni negoziali concordate determinerebbero l’insorgenza tra i coniugi di un rapporto obbligatorio ma non produrrebbero effetti traslativi. La circolare precisa, ancora, che l’Ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa.

Nel caso specifico risulta che i coniugi abbiano già raggiunto un accordo di separazione di fronte all’Ufficiale di stato civile e che quindi risultino separati a tutti gli effetti di legge. A causa delle sopravvenute esigenze economiche della moglie è possibile che gli stessi si presentino nuovamente al comune competente per modificare l’accordo e prevedere la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole, anche minimo, come prospettato nel quesito, senza la necessaria assistenza di un legale.

Raggiunta tale modifica dell’accordo che produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione, ci si potrà rivolgere all’Inps per la richiesta dell’assegno sociale e per la reversibilità, dimostrando di aver concordato l’assegno di mantenimento di fronte all’Ufficiale di stato civile.

Infine, per rispondere all’ultimo quesito, se si decidesse un giorno di "tornare sui propri passi", magari per pressioni in questo senso fatte dalla moglie, lo si potrà fare mediante la riconciliazione, istituto regolato dagli artt. 154-157 del c.c.
Rivivrebbe così, seppure ex nunc (i.e.: dal momento della riconciliazione e senza effetti retroattivi), la comunione legale dei beni, senza necessità di una specifica convenzione matrimoniale (seppure non manchino voci che escludano la automatica ricostituzione della comunione legale): ciò si desume direttamente dall’art. 157, c.c., che parla di cessazione degli effetti della separazione, senza distinzione tra effetti patrimoniali e personali, in funzione della preminenza riconosciuta dalla legge al regime di comunione, il quale, come regime patrimoniale ordinario, ritorna in vita non appena sia cessata l’eventuale causa di scioglimento, salvi gli atti posti in essere medio tempore, ossia durante la separazione, che restano personali.
Sarà peraltro sempre possibile, non appena fatta la riconciliazione, optare per un mutamento del regime patrimoniale dei coniugi e scegliere, eventualmente, la divisione dei beni.

Antonino R. chiede
domenica 27/01/2013 - Sicilia
“Gradirei sapere se altre sentenze di tribunali o meglio di cassazione hanno ribadito il concetto della sentenza 25 maggio 2007 12314. Grazie e distinti saluti.”
Consulenza legale i 04/02/2013
La sentenza della Corte di cassazione del 25 maggio 2007, n. 12314 ha rafforzato il già solido orientamento giurisprudenziale (nello stesso solco della citata pronuncia troviamo, tra le altre, le precedenti Cassazione civ. 7 luglio 2004 n. 12427, 6 ottobre 2005 n. 194976, dicembre 2006 n. 26165, nonché la successiva Cassazione civ. 1 agosto 2008, n. 21001) secondo il quale, affinché lo stato di separazione possa ritenersi interrotto a causa di riconciliazione, occorre il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, consistendo la riconciliazione nella volontà di questi ultimi di ricostituire non solo la loro convivenza materiale ma anche quell'unione spirituale che è alla base della convivenza medesima.
La legge n. 898 del 1970, art. 3, comma 4, statuisce, fra le condizioni dell'azione, la protrazione della separazione legale "ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale": tale comma statuisce altresì che "l'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta", così addossando su questa la prova dell'interruzione.

Il filone giurisprudenziale sopra menzionato sostiene che, al fine della prova della riconciliazione, il giudice di merito debba attribuire prevalente valore agli elementi esteriori oggettivamente diretti a dimostrare la volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita, piuttosto che ad elementi psicologici e soggettivi. La riconciliazione va pertanto accertata (Cass. 17 giugno 1998, n. 6031) attribuendo rilievo preminente ed essenziale alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, difficile, se non impossibile, da provare in quanto appartenente alla sfera dei sentimenti e della spiritualità soggettiva.

Quindi, valore essenziale va attribuito agli elementi esteriori inerenti al ripristino dalla convivenza ed alle sue modalità, i quali soltanto possono essere oggetto di prova diretta e costituiscono prova presuntiva, in base ad una conseguenzialità logica dotata di forte valenza dimostrativa, del ripristino della comunione di vita, per cui va dato "rilievo centrale, ai fini del relativo accertamento, agli elementi di fatto ed alle iniziative concrete idonei a lumeggiare l'evento riconciliativo, alla loro durata, alla loro collocazione nel tempo, in sostanza alla loro oggettiva capacità di dimostrare la disponibilità dei coniugi alla ricostituzione del nucleo familiare, prescindendo da irrilevanti riserve mentali" (Cass. 11 ottobre 2001, n. 12428).

Paola chiede
lunedì 25/07/2011 - Lombardia
“Buongiorno, a ottobre del 2010 io e mio marito abbiamo firmato la separazione consensuale presso il tribunale della nostra città. L'omologa di separazione è arrivata circa 3 settimane dopo. Nel caso volessimo tornare a essere "marito e moglie" a tutti gli effetti, c'è un iter burocratico da seguire? Grazie mille.”
Consulenza legale i 14/08/2011

La riconciliazione dei coniugi implica, oltre al perdono delle colpe precedenti, anche il completo ripristino della convivenza coniugale mediante la ripresa dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale (e che sono costituiti dalla comunione spirituale intesa come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali oltre che dalla comunione materiale della convivenza caratterizzata dalla comune organizzazione domestica). Vale in questi casi il favor matrimonii, cioè il principio che, pur di favorire l'unione del nucleo familiare, esclude formalità particolari per la riconciliazione. Ciò vuol dire, in altri termini, che i coniugi separati potranno riconciliarsi e porre fine allo stato di separazione anche di fatto, cioè tornando a vivere insieme stabilmente. Nella separazione consensuale, dopo l'omologa del giudice, ai sensi dell'art. 157 del c.c. i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione (quale il ripristino della coabitazione tra i coniugi, prova di oggettiva volontà di ripristinare la comunione di vita). La separazione potrà essere pronunciata nuovamente solo in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione. Qualora si opti per la dichiarazione di riconciliazione, questa verrà allegata agli atti della separazione e avrà l'effetto di far cessare ex nunc tutti gli effetti della separazione.


Gianluca chiede
sabato 11/12/2010
“Salve, vorrei fare una domanda inerente la riconciliazione. Io e mia moglie ci siamo separati consensualmente nel marzo 2010, già dal 2008 la nostra residenza era in città diverse. Nell'agosto del 2010 ho fatto richiesta di residenza presso la sua abitazione, al solo scopo di trovare lavoro in quella città e poter essere così più vicino ai nostri due figli, che prima vedevo solo una volta ogni due mesi. La richiesta e' stata accolta dal comune e seppur richiedendo ufficialmente di NON essere incluso nello stesso stato di famiglia di mia moglie, il comune mi ha invece incluso. Ora vorrei sapere: ai fini dei 3 anni di separazione ciò rappresenta interruzione o tentativo di riconciliazione? Decadono i presupposti per il successivo divorzio? Tale convivenza non ha e non aveva carattere sperimentale ne' conciliatorio. Se, come da Voi scritto "il periodo significativo" è superiore ai sei mesi e incorriamo in interruzione della separazione sono disposto da subito a cambiare nuovamente residenza e ripristinare lo status precedente di separati. Vi prego di illuminarmi sulla questione, grazie mille!”
Consulenza legale i 17/12/2010

Il ritorno della coabitazione dopo la separazione tra due coniugi non porta necessariamente il giudice a presumere la riconciliazione.

La Corte di Cassazione, con sentenza 25 maggio 2007, n. 12314, ha precisato che nei casi in cui due coniugi che si sono separati tornano a coabitare, perché la ripristinata coabitazione non valga, agli occhi del giudice, come una riconciliazione, il coniuge che ha interesse a negarla è tenuto a fornire la prova contraria.

In altri termini, il coniuge che intende non far valere la ripristinata coabitazione come riconciliazione deve dimostrare che questa non integra una riappacificazione in quanto il fatto di condividere la stessa casa è comunque regolato da precisi accordi tra i due coniugi separati.

Il chiarimento della Suprema Corte relativamente alla valenza del ritorno ad una coabitazione da parte di due coniugi separati è in linea con il disposto dell'art. 157 del c.c. 1° co., il quale prevede che “i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con un’espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.

Insomma, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il ripristino della coabitazione tra due coniugi separati deve essere valutato oggettivamente in relazione ai comportamenti dei coniugi stessi. Ad esempio, l’accordo di dormire in camere separate, ovvero il frequentare amicizie differenti non devono fare erroneamente presumere una riconciliazione.

Infatti, in casi analoghi, il ritorno alla coabitazione della stessa casa non significa necessariamente ed inequivocabilmente che i due coniugi si siano riappacificati.

La coabitazione, comunque, secondo la sentenza citata, anche se non dimostra da sola la ripresa della convivenza coniugale, intesa come intero complesso di rapporti caratterizzanti il matrimonio ovvero come comunione materiale e spirituale, ha una valenza presuntiva significativa perché è in astratto idonea a manifestare la volontà di riconciliazione dei coniugi.

Lo stato di famiglia rispecchia la composizione della famiglia ai soli fini anagrafici.

Indica, pertanto, tutte le persone che hanno residenza in una determinata abitazione e questo non dovrebbe comportare pregiudizio ai fini del futuro divorzio tra i coniugi.


Davide P. chiede
domenica 14/11/2010
“Buongiorno,
mia moglie ed io ci siamo separati nell'ottobre 2005 e riconciliati lo scorso mese di ottobre, riportando la residenza anagrafica nella stessa abitazione.
Vorrei sapere se è sufficiente per ritornare allo stato coniugale normale o dobbiamo procedere con altro atto legale.
Attendo gentile riscontro.”
Consulenza legale i 16/11/2010

Se i coniugi ritornano a vivere insieme per un periodo significativo, oppure fanno una dichiarazione di riconciliazione che viene allegata agli atti della separazione, quest'ultima decade automaticamente. Le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione sono soggette a iscrizione negli archivi dello stato civile e ad annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Perché si abbia riconciliazione per fatti concludenti è necessario il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione sia materiale che spirituale, mentre non è sufficiente il ripristino della convivenza a scopo sperimentale.
Per quanto riguarda il regime di comunione dei beni cessato al momento della separazione, se i coniugi vogliono ripristinarlo devono fare un'apposita dichiarazione mediante atto notarile.


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