La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta [157].
La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta [157].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 27963/2022
La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali e che il relativo apprezzamento non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva.Cass. civ. n. 14037/2021
Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale.Cass. civ. n. 1630/2018
In forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale. Ne consegue, che passata in giudicato la sentenza di separazione personale con addebito reciproco, il coniuge superstite al fine di far valere diritti successori, è tenuto ad allegare specificamente l'avvenuta cessazione degli effetti della separazione, con correlata caducazione della sentenza a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale.Cass. civ. n. 19535/2014
La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (Nella specie, la corte territoriale aveva escluso la riconciliazione per la presenza di comportamenti, anche processuali - la proposizione di domanda riconvenzionale di addebito formulata dal ricorrente in primo grado - ostativi al ripristino, tanto più che la dedotta coabitazione era rimasta sfornita di allegazione di fatti probanti e di deduzione di mezzi istruttori idonei a corroborarla).Cass. civ. n. 19497/2005
Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la effettiva volontà in ordine alla ripresa del rapporto coniugale, pur in presenza di ripristino della convivenza, ritenendo sussistente un «mero tentativo di conciliazione», soprattutto da parte della moglie, avuto riguardo alla circostanza che la stessa intratteneva una relazione extraconiugale, «probabilmente mai interrotta» durante i mesi di convivenza con il coniuge.)Cass. civ. n. 789/1985
La proponibilità della domanda di divorzio, fondata su precedente separazione giudiziale, non può essere contestata, sotto il profilo del mancato decorso del prescritto periodo di ininterrotta separazione, deducendosi che, nelle more del pregresso giudizio di separazione (e nel vigore dell'art. 154 vecchio testo c.c.), sia intervenuta una riconciliazione fra i coniugi, qualora la separazione sia stata pronunciata in base a fatti avvenuti anteriormente alla pretesa riconciliazione atteso che il giudicato formatosi comporta implicitamente l'accertamento negativo della riconciliazione, quale situazione incompatibile con la decisione.Cass. civ. n. 414/1976
L'idoneità della riconciliazione ad estinguere il diritto di chiedere la separazione personale per fatti anteriori sussiste solo se è costituita, oltre che dal perdono delle colpe precedenti, anche dal completo ripristino della convivenza coniugale mediante la ripresa di quei rapporti materiali e spirituali che devono caratterizzare il vincolo matrimoniale. Il fatto che un coniuge si riunisca all'altro unicamente allo scopo di sperimentare per un tempo determinato se il consorte si sia ravveduto, non integra una piena riconciliazione, mancandone l'elemento psicologico.Cass. civ. n. 70/1974
L'avvenuta riconciliazione dei coniugi, come causa estintiva del diritto di chiedere la separazione, concreta un'eccezione in senso proprio, la quale deve essere formulata mediante una specifica deduzione, non essendo all'uopo sufficiente la generica istanza di rigetto della domanda proposta dall'altra parte.
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Il filone giurisprudenziale sopra menzionato sostiene che, al fine della prova della riconciliazione, il giudice di merito debba attribuire prevalente valore agli elementi esteriori oggettivamente diretti a dimostrare la volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita, piuttosto che ad elementi psicologici e soggettivi. La riconciliazione va pertanto accertata (Cass. 17 giugno 1998, n. 6031) attribuendo rilievo preminente ed essenziale alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, difficile, se non impossibile, da provare in quanto appartenente alla sfera dei sentimenti e della spiritualità soggettiva.
La riconciliazione dei coniugi implica, oltre al perdono delle colpe precedenti, anche il completo ripristino della convivenza coniugale mediante la ripresa dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale (e che sono costituiti dalla comunione spirituale intesa come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali oltre che dalla comunione materiale della convivenza caratterizzata dalla comune organizzazione domestica). Vale in questi casi il favor matrimonii, cioè il principio che, pur di favorire l'unione del nucleo familiare, esclude formalità particolari per la riconciliazione. Ciò vuol dire, in altri termini, che i coniugi separati potranno riconciliarsi e porre fine allo stato di separazione anche di fatto, cioè tornando a vivere insieme stabilmente. Nella separazione consensuale, dopo l'omologa del giudice, ai sensi dell'art. 157 del c.c. i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione (quale il ripristino della coabitazione tra i coniugi, prova di oggettiva volontà di ripristinare la comunione di vita). La separazione potrà essere pronunciata nuovamente solo in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione. Qualora si opti per la dichiarazione di riconciliazione, questa verrà allegata agli atti della separazione e avrà l'effetto di far cessare ex nunc tutti gli effetti della separazione.
Il ritorno della coabitazione dopo la separazione tra due coniugi non porta necessariamente il giudice a presumere la riconciliazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza 25 maggio 2007, n. 12314, ha precisato che nei casi in cui due coniugi che si sono separati tornano a coabitare, perché la ripristinata coabitazione non valga, agli occhi del giudice, come una riconciliazione, il coniuge che ha interesse a negarla è tenuto a fornire la prova contraria.
In altri termini, il coniuge che intende non far valere la ripristinata coabitazione come riconciliazione deve dimostrare che questa non integra una riappacificazione in quanto il fatto di condividere la stessa casa è comunque regolato da precisi accordi tra i due coniugi separati.
Il chiarimento della Suprema Corte relativamente alla valenza del ritorno ad una coabitazione da parte di due coniugi separati è in linea con il disposto dell'art. 157 del c.c. 1° co., il quale prevede che “i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con un’espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
Insomma, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il ripristino della coabitazione tra due coniugi separati deve essere valutato oggettivamente in relazione ai comportamenti dei coniugi stessi. Ad esempio, l’accordo di dormire in camere separate, ovvero il frequentare amicizie differenti non devono fare erroneamente presumere una riconciliazione.
Infatti, in casi analoghi, il ritorno alla coabitazione della stessa casa non significa necessariamente ed inequivocabilmente che i due coniugi si siano riappacificati.
La coabitazione, comunque, secondo la sentenza citata, anche se non dimostra da sola la ripresa della convivenza coniugale, intesa come intero complesso di rapporti caratterizzanti il matrimonio ovvero come comunione materiale e spirituale, ha una valenza presuntiva significativa perché è in astratto idonea a manifestare la volontà di riconciliazione dei coniugi.
Lo stato di famiglia rispecchia la composizione della famiglia ai soli fini anagrafici.
Indica, pertanto, tutte le persone che hanno residenza in una determinata abitazione e questo non dovrebbe comportare pregiudizio ai fini del futuro divorzio tra i coniugi.
Se i coniugi ritornano a vivere insieme per un periodo significativo, oppure fanno una dichiarazione di riconciliazione che viene allegata agli atti della separazione, quest'ultima decade automaticamente. Le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione sono soggette a iscrizione negli archivi dello stato civile e ad annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Perché si abbia riconciliazione per fatti concludenti è necessario il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione sia materiale che spirituale, mentre non è sufficiente il ripristino della convivenza a scopo sperimentale.
Per quanto riguarda il regime di comunione dei beni cessato al momento della separazione, se i coniugi vogliono ripristinarlo devono fare un'apposita dichiarazione mediante atto notarile.