L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia(1), è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309(2).
Note
(1)
Gli impedimenti dirimenti, ossia invalidanti, sono compresi dagli artt. 84 - 98. In presenza di essi, l'ufficiale di stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione opera quanto descritto dall'art. 98 del c.c., ossia rilasciando un certificato (impugnabile con ricorso) corredato di motivazione.
(2)
Anche per tale articolo vale quanto esplicitato nelle note di commento dei precedenti: le violazioni previste dagli artt. 134-142 sono state depenalizzate, e quindi divenute illeciti amministrativi punibili con sanzioni pecuniarie. L'evolversi della normativa in materia ha subito tali modificazioni dapprima con la l. 24 dicembre 1975, n. 706, in seguito con la più volte citata l. 24 novembre 1981, n. 689.