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Articolo 94 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Luogo della pubblicazione

Dispositivo dell'art. 94 Codice Civile

La pubblicazione deve essere richiesta [96] all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza [43] ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi [106](1).

[Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza](2) .

[L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione](2).

Note

(1) Secondo l'art. 53 del d.P.R. 396/2000, qualora gli sposi risiedano in Comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui è stata richiesta la pubblicazione provvederà ad inoltrarla e richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza dell'altro sposo.
(2) Comma abrogato dall'art. 110 co. III del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Ratio Legis

La ratio dell'ubicazione dell'affissione presso la casa municipale di residenza dei futuri coniugi si spiega con un dato probabilistico, ben potendosi credere che ivi si trovino coloro che potrebbero essere a conoscenza di eventuali impedimenti al matrimonio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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