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Articolo 69 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza

Dispositivo dell'art. 69 Codice Civile

Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato [4, 58, 60, 66].

Spiegazione dell'art. 69 Codice Civile

La norma è specificazione del più generale principio sull'onere della prova, per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio (nello specifico: chi reclama un diritto in nome di una persona di cui si ignori l'esistenza) dovrà necessariamente provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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