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Articolo 107 Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 24/10/2024]

Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata

Dispositivo dell'art. 107 Codice antimafia

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:

  1. a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
  2. b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
  3. c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
  4. d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
  5. e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
  6. f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:

  1. a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;
  2. b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;
  3. c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;
  4. d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché della Direzione investigativa antimafia.

4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

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