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Articolo 3 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

(D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

[Aggiornato al 23/05/2024]

Requisiti

Dispositivo dell'art. 3 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
  2. b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  3. c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022(1).

2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 221, lettera b), della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

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Consulenze legali
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Giovanni P. chiede
martedģ 14/07/2020 - Puglia
“Buongiorno
Nel caso del quesito e risposta Q202025811, al lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto sia dei 12 o 18 mesi oppure ritenuto non più idoneo al lavoro art81 spetta la NASPI?
nel caso concreto il lavoratore ha percepito stipendio intero da Ottobre a marzo 2020 e ridotto da aprile in poi.
In questo caso ci sono i requisiti dei trenta giorni di lavoro effettivi nei dodici mesi precedenti?. Essendo impiegato la malattia è pagata dalla azienda. Dal settimo mese malattia ad integrazione circa 80 percento del tabellare.
Altresì se non dovesse presentarsi al lavoro per quattro giorni, ed in assenza dello stato di malattia sarebbe licenziato? Anche in questo caso spetterebbe la NASPI?
Se dovesse essere licenziato durante la eventuale malattia deve completare la malattia e poi dopo fare domanda della Naspi entro quale termine?
Grazie”
Consulenza legale i 18/07/2020
La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Con particolare riferimento all’ultimo requisito l’INPS con circolare 94 del 2015 ha precisato che le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare, esse sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS - con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi - col codice “S”. A questo fine gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate:
  • malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  • assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Con la circolare 142 del 2015 l’INPS ha altresì precisato che, analogamente, anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano - se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro - un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie si avrà perdita involontaria dell’occupazione (e quindi diritto alla NASPI) sia nel caso del licenziamento per superamento del periodo di comporto, sia nel caso del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Tuttavia, si dovrà verificare anche la presenza degli ulteriori requisiti. Il periodo di ricerca delle settimane di contribuzione e dei giorni di lavoro effettivo dovrà essere ampliato tenendo conto della malattia.
Pertanto, per i 30 giorni di lavoro effettivo si potrà retrocedere nella ricerca fino all’ottobre 2018.

Nel caso in cui il dipendente non si presentasse per 4 giorni al lavoro, in assenza dello stato di malattia o di altro impedimento, si tratterebbe di assenza ingiustificata e pertanto potrebbe essere licenziato, come peraltro previsto dall’art. 10 del CCNL Metalmeccanici.
Tuttavia, la Naspi spetterebbe anche in questo caso.
Infatti, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo rientra comunque tra le ipotesi di perdita involontaria della retribuzione.

Per fruire dell'indennità il lavoratore deve, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Questo termine può essere sospeso in caso di malattia, ma solo se si tratta di malattia indennizzabile da parte dell’INPS. Nel caso di specie, non è previsto l’indennizzo, pertanto, il termine rimarrà di 68 giorni dalla cessazione del rapporto.
Si precisa, tuttavia, che, ai sensi dell’art. 33 del D.L. 18/2020, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che danno luogo alla NASpi avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni; si amplia quindi il termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.