Corte cost. n. 214/2016
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 - dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, - atti entrambi ratificati e resi esecutivi con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - il quale ha disposto l'abrogazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevedeva che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplinasse l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale sarebbe stato ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che avesse maturato complessivamente cinque anni di anzianità in tali posizioni o nelle corrispondenti qualifiche Vili e IX del precedente ordinamento (comma 1, primo periodo).
Cons. Stato n. 1918/2014
Non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113, 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 13 D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, che - con legge provvedimento, incidente sull'esecuzione di giudicato di una sentenza - ha disposto l'abrogazione dell'art. 17 bis T.U. 30 marzo 2001 n. 165, il quale aveva previsto l'istituzione della vice dirigenza, previa la mediazione della contrattazione collettiva.
Cass. civ. n. 14193/2005
La disciplina prevista nel lavoro privato in materia di categorie e qualifiche, con la relativa individuazione della categoria dei quadri, non è applicabile al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, attesa la specialità del regime giuridico che lo caratterizza, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti quale emerge dal D.lgs. n. 165 del 2001 (che costituisce lo «statuto» di tale rapporto di lavoro), il quale - dettando regole peculiari solo per i dirigenti ed i vicedirigenti - attribuisce per il restante personale piena delega alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato; né può desumersi un obbligo di prevedere la categoria dei quadri daH'art. 40 D.lgs. n. 165 del 2001, che rinvia ad eventuali distinte discipline dei contratti collettivi per peculiari posizioni lavorative.