(massima n. 1)
La disciplina prevista nel lavoro privato in materia di categorie e qualifiche, con la relativa individuazione della categoria dei quadri, non è applicabile al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, attesa la specialità del regime giuridico che lo caratterizza, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti quale emerge dal D.lgs. n. 165 del 2001 (che costituisce lo «statuto» di tale rapporto di lavoro), il quale - dettando regole peculiari solo per i dirigenti ed i vicedirigenti - attribuisce per il restante personale piena delega alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato; né può desumersi un obbligo di prevedere la categoria dei quadri daH'art. 40 D.lgs. n. 165 del 2001, che rinvia ad eventuali distinte discipline dei contratti collettivi per peculiari posizioni lavorative.