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Articolo 54 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Determinazione della sanzione amministrativa

Dispositivo dell'art. 54 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. (1)Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articolo 25 e 26.

Note

(1) La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (la rubrica precedente era "Determinazione della sanzione pecuniaria"). Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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