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Articolo 89 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 11/10/2024]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 89 TUSL

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

  1. a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.
  2. b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
  3. c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
  4. d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
  5. e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
  6. f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
  7. g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
  8. h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
  9. i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
  10. i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
  11. l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

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Consulenze legali
relative all'articolo 89 TUSL

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C. P. chiede
venerdģ 22/03/2024
“Buongiorno,
mi rivolgo al vostro studio per avere risposte, su una questione legata al condominio in cui abito. La manutenzione del giardino condominiale, che comprende taglio dell’erba e potatura piante, viene effettuata da un condomino, che non avendo partita iva, fa emettere fattura a suo genero, titolare di una ditta di cartongessi. Infatti nel consuntivo presentato annualmente, dall’amministratore ai condomini, compare la voce: bonifico alla ditta cartongessi.
Il lavoro non è eseguito dalla succitata ditta, ma dal condomino (che è in pensione).
L’ amministratore è a conoscenza di tutto.
Vorrei sapere se tutto ciò è legale.
Nel caso in cui, il condomino, che esegue i lavori, dovesse avere un infortunio, su chi ricade la responsabilità? Sui condomini o solo sull’amministratore?
Il condomino ha allegato alla documentazione del consuntivo una autodichiarazione con cui si prende la responsabilità del lavoro. Questa dichiarazione è corretta? Lo tutela?
In attesa di una vostro riscontro porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 03/04/2024
Il Ministero del Lavoro (circolare n.10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013) ha chiarito che le prestazioni effettuate dai familiari generalmente sono prestazioni occasionali rese in via gratuita (sono di natura morale) e comportano l’iscrizione INPS solo in presenza dei requisiti di abitualità e di prevalenza.

La prestazione è da considerarsi sempre occasionale in presenza delle seguenti situazioni:
· prestazioni rese da familiare pensionato (non importa se invalidità, anzianità o vecchiaia);
· prestazioni rese da familiare assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro;
· prestazioni rese nell’ambito quantitativo di 90 giorni nell’anno solare ovvero ore 720 / anno. (Non rileva che la prestazione venga svolta nei locali dell’azienda in presenza o meno del titolare).
In sostanza, in presenza delle circostanze sopraindicate, l’occasionalità è da considerarsi come la regola generale.

Ai fini Inail resta sempre dovuto il premio contro gli Infortuni sul lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari occupati anche in via occasionale. Tuttavia, secondo il Ministero, per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l’obbligo assicurativo INAIL solo nel caso in cui le prestazioni non siano “ricorrenti”, ovvero se la prestazione sia resa una/due volte nell’arco dello stesso mese, purché le prestazioni complessivamente effettuate nell’anno non siano superiori a 10 giornate lavorative.

Pertanto, nel caso di specie, il condomino che si occupa della manutenzione del giardino potrebbe essere considerato un collaboratore familiare della ditta del genero. In altre parole, la ditta del genere fattura al condominio, ma i rapporti tra il condomino e il genero sono da considerarsi una collaborazione familiare occasionale a titolo gratuito.

Sotto tale aspetto, pertanto, dovrebbe trattarsi di lavoro regolare.

In relazione al rispetto della disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, l’amministratore è spesso considerato il committente dei lavori a norma del D. Lgs 81/2008, sia ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative sia ai fini della responsabilità penale.

I condòmini risponderanno delle sanzioni amministrative in via solidale con l’amministratore ex articolo 6 della legge 689/1981.

Qualora poi risulti una condotta colposa dei condòmini, in caso di infortunio, gli stessi potranno essere chiamati a rispondere penalmente oltre che per il risarcimento in via civile. Il lavoratore che si faccia male durante le sue mansioni potrebbe richiedere i danni al condominio e se quest’ultimo non dovesse disporre delle risorse sufficienti, la somma potrebbe essere pretesa nei confronti dei singoli condomini (ciascuno in proporzione ai rispettivi millesimi).

Per quanto riguarda la responsabilità, si deve tenere conto che ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori è “colui che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti” dallo stesso decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Parlando di lavori in condominio, solitamente tale ruolo viene svolto dall’amministratore. Non si tratta di un obbligo, né di una nomina automatica. Il committente (cioè il condominio) “può” (non deve) nominare in responsabile dei lavori; se decide di nominarlo, può incaricare anche una persona diversa dall’amministratore, anche esterna al condominio. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie, tale ruolo viene assunto proprio dall’amministratore.

Quella del responsabile dei lavori è una figura “di garanzia”, perché contribuisce ad assicurare il rispetto delle norme in materia la salute e la sicurezza sul cantiere previste dal d.lgs. n. 81/2008. La sua nomina genera l’assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c. che, tuttavia, non sostituisce ma è alternativa a quella del committente (Cass. n. 7209/2007).

Detto in altri termini, anche in caso di delibera di nomina di un responsabile dei lavori da parte dell’assemblea dei condomini, il committente (il Condominio) rimane comunque il principale responsabile in materia di sicurezza sul lavoro. In realtà, è possibile trasferire completamente tale responsabilità. Per farlo, però, non basta la semplice nomina. Occorre un ulteriore atto: la delega.

Il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma anche al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti (Cass. pen. n. 21059/2015).

L’art. 93 del D. Lgs. 81/2008, al comma 1, precisa che il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
Questo porta il committente ad esplicitare il più possibile la delega di funzioni al RDL, poiché al di fuori di quanto indicato, nulla potrà essere imputato a quest’ultimo. Dunque, nell’impostazione della delega, si deve tener conto che il soggetto designato risponde di tutto quanto espressamente indicato, mentre il residuale ricadrà sul committente e quindi il suo legale rappresentante (l’amministratore per il Condominio).

Pertanto, nel caso di specie si dovrà verificare a chi è stata affidata tale responsabilità. Si dovrà quindi stabilire se sia stata fatta una delega in tal senso alla ditta del genero oppure al condomino stesso.

In ogni caso, rimane in capo al delegante (il condominio, nel nostro caso) l’obbligo di verifica del corretto espletamento delle funzioni trasferite, mediante verifiche e controlli ex art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008. Al committente è poi sempre imputabile, eventualmente, una culpa in eligendo, per aver affidato l’incarico a persone non idonee e prive delle necessarie competenze e conoscenze.

Anche sotto tale aspetto, pertanto, è necessario verificare che il condomino in questione sia in grado di svolgere il compito affidato.