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Articolo 37 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 11/10/2024]

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Dispositivo dell'art. 37 TUSL

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  1. a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  3. b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa(1).

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

  1. a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  2. b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  3. c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato(1).

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo(1).

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi(2).

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

  1. a) principi giuridici comunitari e nazionali;
  2. b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  3. c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  4. d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  5. e) valutazione dei rischi;
  6. f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  7. g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
  8. h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Note

(1) I commi 2, 5, 7 sono stati modificati dall'art. 13, comma 1, lettera d-quinquies) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
La lettera b-bis del comma 2 è stata introdotta dall'art. 14, comma 1, lettera d) del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.
(2) Il comma 7-ter è stato introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera d-quinquies) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

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Consulenze legali
relative all'articolo 37 TUSL

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. C. chiede
venerdì 25/11/2022 - Emilia-Romagna
“Buongiorno, sono un esperto che nel passato è stato coinvolto nella produzione di corsi di formazione sulla sicurezza on line. Nei corsi sono il relatore, sono infatti qualificato ai termini di legge per la docenza. I corso sono obbligatori ex art. 37 del DLgs 81/08 e aderenti all'accordo stato regioni del dicembre 2011.
Dal 2018 ho come unico contratto con la ditta che eroga e si fa pagare i corsi, solo quello di partecipazione a un comitato tecnico scientifico interno all'azienda, che non include la responsabilità della firma degli attestati.
Faccio caso solo in questo periodo che gli attestai emessi dalla ditta contengono la sola mi firma, riportando che sono il responsabile scientifico; la ditta incassa il pagamento del corso, inserisce la firma del titolare dell'attività e io risulto il solo responsabile del corso. La ditta non appare con altra firma o nominativo. Non ho alcun riconoscimento economico né alcun contratto con la ditta che emette l'attestato né con il cliente finale. Sarei interessato ad avere una prima consulenza al fine se posso avanzare un riconoscimento economico per gli attestati emessi fino ad oggi e per il futuro. Questi attestati hanno un importante valore legale, certificano gli obblighi di legge nella formazione alla sicurezza, e questo mi preoccupa perché non esiste un contratto in cui io firmo e mi è riconosciuto il compenso economico collegato.
Vi allego il contratto successivamente.”
Consulenza legale i 01/12/2022
Il punto 7 dell’accordo stato regioni del 2011 prevede che gli attestati vengono rilasciati dal soggetto organizzatore del corso. È previsto, inoltre, che gli attestati vengano firmati dal soggetto organizzatore del corso.

Allo stesso modo, il punto 11 dell’Accordo stato regioni del 7 luglio 2016 prevede che gli attestati vengano rilasciati dai soggetti formatori. Si prevede, inoltre, che debbano contenere, fra l’altro, la firma del soggetto formatore.

La firma del docente è prevista obbligatoriamente solo nel fascicolo del corso che deve essere conservato presso il soggetto formatore.

Il soggetto formatore e organizzatore del corso, nel caso dell’attestato trasmesso, è l’istituto di istruzione superiore, datore di lavoro dei lavoratori ai quali è erogato il corso. Anche ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 81/2008, responsabile della formazione dei lavoratori è il datore di lavoro. Pertanto, la ditta che eroga il corso nel caso di specie non ha responsabilità ai sensi della normativa richiamata, ponendosi come soggetto terzo che fornisce docenti che abbiano i requisiti richiesti dalle norme di legge.

Allo stesso modo l’attestato è rilasciato formalmente dall’Istituto di Formazione Superiore. Nonostante sullo stesso ci sia anche la firma del docente come Responsabile Scientifico, è sempre l’Istituto di Formazione Superiore che attesta l’avvenuta formazione.

Alla luce della normativa richiamata, pertanto, non ci dovrebbero essere particolari responsabilità da parte del docente che deve solo avere i requisiti indicati dalla normativa per la formazione. Responsabile della formazione è sempre il datore di lavoro.

Per quanto riguarda il compenso, non essendoci tariffari a cui fare riferimento, è difficile figurarsi delle motivazioni per chiedere un compenso diverso da quello stabilito dal contratto.

È improbabile che venga riconosciuto un compenso per i certificati pregressi in quanto trattasi di prestagioni già rese e sarebbe ritenuto contrario alla buona fede, trattandosi di un lavoro come libero professionista, chiedere un incremento dei compensi solo a prestazioni eseguite.

In pratica, il riconoscimento di compensi ulteriori, anche per il futuro, è rimesso alla forza contrattuale del docente nei confronti della ditta tramite la quale svolge i corsi di formazione.

Stefano L. chiede
lunedì 17/09/2018 - Friuli-Venezia
“Salve, con la presente sono a richiedere un parere in merito all’erogazione di Corsi antincendio (rischio basso e medio). Ho da poco aperto p.iva per poter effettuare formazione nel campo dell’antincendio e quindi addestrare gli addetti a tale funzione nelle varie aziende.
Premetto che informandomi non sono previsti requisiti particolari per il formatore antincendio (vedi dm 10.3.1998).
Sono in possesso di abilitazione antincendio rischio elevato con esame effettuato presso il locale comando VVFF, faccio parte della squadra antincendio dell’azienda per cui lavoro e ho effettuato un corso di aggiornamento di 16 ore per formatori antincendio effettuato presso la locale associazione Industriali.
Ora però vengo informato che FORSE il formatore antincendio deve rispondere ai parametri previsti nel dm 6.3.2013. Quindi ora il dubbio è se posso o meno formare il personale antincendio nelle varie aziende rilasciando relativi attestati (ribadisco solo rischio basso e medio) oppure devo sottostare a quanto indicato nel dm 6.3.13 (requisiti che ad oggi non possiedo) ed eventualmente in che rischi penali potrei incorrere?
Specifico che non sono ingegnere o architetto (abilitati tramite interpello alla formazione antincendio).
Rimango a disposizione per ogni chiarimento.
Grazie”
Consulenza legale i 22/09/2018
Sussistono concreti motivi per avere dei dubbi in ordine a quali requisiti occorre possedere per svolgere l’attività di formatore addetti antincendio, e ciò a causa della estrema imprecisione e lacunosità della normativa in materia.

Per cercare di risolvere tali dubbi occorre innanzitutto prendere in esame e tenere presenti i titoli e le esperienze professionali in materia vantate, ovvero:
  1. abilitazione antincendio rischio elevato con esame effettuato presso il locale comando del Vigili del fuoco;
  2. essere attuale componente di una squadra antincendio presso l’azienda ove viene prestata attività lavorativa;
  3. avere svolto un corso di aggiornamento per formatori antincendio presso la locale associazione industriali.

Appurato ciò, vediamo adesso qual è la normativa di riferimento in materia.
Testo di legge fondamentale non può che essere il D.lgs. 81/2008, Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al cui art. 37 occorre fare riferimento per quanto concerne espressamente la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
In particolare, il comma 9 di tale norma dispone che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio…devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”, precisando che, in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’interno del 10.03.1998, attuativo dell’art. 13 del D.lgs. 626/1994.

Se si va a leggere il DM del 10.03.1998 in effetti ci accorgiamo che lo stesso nulla dice in ordine ai requisiti che devono possedere i formatori antincendio, limitandosi soltanto a fissare con espressa determinazione, all’allegato IX, quale deve obbligatoriamente essere il contenuto minimo per i corsi di formazione, distinguendo a seconda che siano relativi ad attività identificabili come a rischio di incendio basso, medio o alto.
 
Da ciò, da più parti, se ne è semplicisticamente (e forse un po’ superficialmente) dedotto che, in assenza di una espressa norma o regola che definisca le competenze che deve possedere chi svolge formazione agli addetti antincendio e gestione emergenze, lo svolgimento della suddetta attività formativa possa essere svolto da persona che possa qualificarsi competente nella materia, per tale intendendosi tutti coloro che per formazione ricevuta o per l’esperienza acquisita, siano in grado di dimostrare tale tipologia di competenza.
Sotto questo profilo indubbiamente i requisiti posseduti e sopra descritti sub lettere a), b) e c) potrebbero ritenersi validi per svolgere l’attività di formatore.
 
Tale tesi possibilista, tuttavia, si scontra non soltanto con il successivo D.M. 6 marzo 2013, ma anche con lo stesso D.lgs. 81/2008.
Intanto va osservato che già nel preambolo del DM 06.03.2013 si legge che tale decreto è stato emanato per soddisfare l’esigenza espressa dall’art. 6 comma 8, lett. m-bis del D.lgs. 81/2008 di elaborare, con l’ausilio di una Commissione appositamente istituita, i “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità del settore di riferimento”.
 
L’art. 1 del medesimo decreto a sua volta dispone che il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro può considerarsi qualificato qualora possieda il prerequisito ed uno dei criteri elencati nel documento ad esso allegato, senza nulla dire in ordine alla circostanza che da tali requisiti si debba prescindere per il formatore addetti antincendio, materia quest’ultima indubbiamente rientrante nella più ampia categoria della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
 
Tanto già sarebbe sufficiente per poter affermare che, quando si sostiene che il DM 10/03/1998 non richiede dei requisiti specifici per la figura del formatore, potendosi ritenere sufficiente che si tratti di persona qualificata, nel momento in cui si pone la necessità di stabilire se un determinato soggetto sia o meno qualificato, non può prescindersi dal fare riferimento ai criteri di qualificazione espressamente previsti dal successivo D.M. del 2013.
 
A ciò si aggiungano le seguenti altri considerazioni, scaturenti peraltro da quanto viene ulteriormente chiesto nel quesito.
E’ chiaro che l’attività di formazione non può esaurirsi in se stessa, essendo di regola volta al rilascio di un attestato di frequenza.
Sotto questo profilo non può prescindersi dal riferimento alla Legge 28.11.1996 n. 609, il cui art. 3 regola i servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponendo al comma 3 che ai soli Comandi Provinciali dei vigili del fuoco è riservata la competenza al rilascio degli attestati di idoneità in favore di coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dallo stesso Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da enti pubblici e privati.
 
Proprio da quest’ultimo inciso si ritiene se ne deve dedurre che i compiti di formazione e addestramento nello specifico ambito della sicurezza antincendio spettano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ad “enti pubblici e privati”, i soli che possono rilasciare regolare attestato di frequenza al corso di formazione, a condizione che vengano rispettati la durata ed i contenuti minimi riportati nell’allegato IX del D.M. 10.03.1998 (attestato che dovrà tra l’altro riportare i dati relativi all’ente formatore).
 
Unica estensione a categorie di formatori diverse da quelle sopra individuate si può ravvisare nell’unico interpello in materia, il n. 10/2013 del 24.10.2013, con il quale la Commissione interpelli, prevista sempre dal T.U. 81/2008, ritiene espressamente idonei gli ingegneri abilitati ai sensi della Legge n. 818/1984 a svolgere i corsi per addetti all’emergenza, con potere di rilasciare i relativi attestati di frequenza.
Probabilmente la ragione di tale estensione si può ravvisare nel fatto che si tratta di soggetti iscritti in pubblici albi o elenchi, le cui competenze dunque risultano per ciò stesso certificate dall’ordine professionale a cui appartengono.
 
Stante quanto sopra deve concludersi dicendo che i requisiti posseduti e sopra elencati possono ritenersi validi al solo fine di far parte di uno di quegli enti pubblici o privati chiamati a concorrere con il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco a svolgere attività di formazione in materia di sicurezza antincendio e rilascio delle relative certificazioni.
I  medesimi  requisiti, invece, non possono ritenersi sufficienti per gestire autonomamente corsi di formazione né tantomeno rilasciare certificazioni di partecipazione a tali corsi; anche il requisito sub lettera c) non può ritenersi abilitante a svolgere l’attività di formatore, potendo ad esso attribuirsi soltanto la finalità di far acquisire conoscenze tecniche e metodologiche didattiche per la formazione ed addestramento degli addetti antincendio, ossia di arricchire il proprio curriculum professionale.
 
Anche il rilascio di attestati di frequenza, in questo contesto, potrebbe configurare, sotto il profilo penale, un’ipotesi di abusivo esercizio della professione, sanzionato dall’art. 348 del c.p..