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Articolo 211 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 211 TULPS

(1)E' vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno.

E' altresì vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato, partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza la autorizzazione del Ministro dell'interno.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza del 3 luglio 1985, n. 193, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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