(1)Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel regno che svolgono una attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.
Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.
Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al Ministro dell'interno.
Contro il provvedimento del ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.