Titolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
[Nei locali di meretricio sono vietati:
- a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;
- b) lo spaccio di cibi e bevande;
- c) l'accesso dei minori degli anni diciotto.
E' altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.
Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500 a 3000.]