Titolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75
[I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.
Il trasgressore a questa prescrizione è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire 500 a 3000.]