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Articolo 182 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 182 TULPS

L'assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione provinciale di cui all'articolo 166, su rapporto motivato del questore.

Nell'ordinanza è determinata la durata.

La commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.

Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore(1).

Note

(1) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419.

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