L'assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione provinciale di cui all'articolo 166, su rapporto motivato del questore.
Nell'ordinanza è determinata la durata.
La commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.
Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore(1).