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Articolo 158 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 158 TULPS

Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a euro 82 (lire 160.000)(1)(2).

In ogni altro caso, chiunque espatrii o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000)(1) a euro 619 (1.200.000)(1).

E' autorizzato I'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.

Note

(1) Importo così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5-18 marzo 1959, n. 19 (G.U. 21 marzo 1959, n. 70, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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