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Articolo 156 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 156 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 3, L. 18 novembre 1981, n. 659.

[Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione(1).

La licenza può essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficienza o di sollievo da pubblici infortuni.

Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.

La licenza stessa vale solamente per i comuni nell'àmbito della provincia in cui è rilasciata.]

Note

(1) Vedi, anche, l'art. 2, comma 5, L. 27 maggio 1929, n. 810 e l'art. 4, R.D. 28 febbraio 1930, n. 289.

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