[Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, è tenuto a comunicare, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, all'autorità di pubblica sicurezza, le generalità, specificando a quale servizio lo straniero è adibito.
Deve, altresì, comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorità predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si è diretto.
Quando l'assuntore è un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza; o, se si tratta di province o comuni, l'obbligo spetta altresì al segretario o a chi ne fa le veci.]