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Articolo 130 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 130 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

[I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, età e comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi.

I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di identità.]

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