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Articolo 129 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 129 TULPS

(1)L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici.

Note

(1) L'art. 11, L. 10 gennaio 1935, n. 112, con il quale è stato istituito il libretto di lavoro, ha stabilito che il presente articolo cessi di avere effetto relativamente a tutti i lavoratori, compresi quelli a domicilio, che prestano la propria opera alle dipendenze altrui, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori che tale legge indica nell'articolo 1.

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