Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
[Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.]