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Articolo 123 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 123 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 46, comma 3, lettera b), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

[Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del Questore(1)(2).

Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.]

Note

(1) Comma sostituito dall'articolo unico, L. 1° dicembre 1971, n. 1051.
(2) Vedi, anche, il R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448

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