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Articolo 116 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 116 TULPS

Il questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa(1), può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutta o in parte, all'erario dello Stato.

Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza all'esercizio medesimo.

Note

(1) Ora, Camera di commercio industria e agricoltura, a norma del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315, che, soppressi con l'art. 1 i consigli provinciali dell'economia corporativa ha demandato le funzioni ed i poteri che questi avevano alle Camere di commercio, industria e agricoltura ricostituite in ogni capoluogo di provincia.

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