Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo(1), o per infrazioni alla legge sul lotto(2), o per abuso di sostanze stupefacenti(3).
Note
(1)
Sulla prevenzione dell'alcoolismo vedi gli artt. 686-691, Codice penale del 1930, nonché il R.D.L. 2 febbraio 1933, n. 23 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 27 novembre 1933, n. 1604, contenente norme per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.
(2)
Vedi al riguardo il R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sul lotto e sulle lotterie e relativo regolamento contenuto nel R.D. 25 luglio 1940, n. 1077.
(3)
Vedi, anche, sull'abuso di sostanze stupefacenti l'art. 729, Codice penale del 1930.