Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.
[(1)È vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume.]
Note
(1)
Sul commercio abusivo di bevande alcooliche vedi, anche, art. 686 c.p. 1930, nonché sulla vendita e il consumo di bevande alcooliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo, la L. 8 luglio 1949, n. 478.