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Articolo 89 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 89 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.

[(1)È vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume.]

Note

(1) Sul commercio abusivo di bevande alcooliche vedi, anche, art. 686 c.p. 1930, nonché sulla vendita e il consumo di bevande alcooliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo, la L. 8 luglio 1949, n. 478.

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