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Articolo 88 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 88 TULPS

(1)(2)(3)La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 9, L. 13 dicembre 1989, n. 401 e successivamente, sostituito dall'art. 37, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
(2) L'art. 2, comma 2-ter, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 ha interpretato il presente comma nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Vedi anche, il art. 2, comma 2-quater del medesimo D.L. 40/2010.
(3) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 454 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 88 così come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 88 TULPS

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LUIGI P. chiede
mercoledģ 29/07/2020 - Calabria
“Per il trasferimento di un corner sportivo sulla stessa via cambia solo di n° civico.
La questura di omissis la considera una licenza nuova. In più bisogna allegare il durc che fino a oggi non hanno mai chiesto.
Domandiamo se queste richieste sono nella norma e la nuova licenza non deve essere considerata di trasferimento.”
Consulenza legale i 26/08/2020
L’esercizio dell’attività di “corner sportivo”, ossia di uno spazio dedicato alle scommesse all’interno di un’altra attività, come bar, tabaccherie ecc., è subordinata all’ottenimento di apposita licenza rilasciata dal Questore, ai sensi dell’art. 88, R.D. n. 773/1931 (d’ora in avanti T.U.L.P.S.).
Tale licenza viene concessa a soggetti che presentino particolari requisiti soggettivi (come l’assenza di condanne penali), e che siano in possesso della Concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (v. tabella relativa alla semplificazione dei regimi amministrativi allegata al D. Lgs. n. 222/2016).
Secondo la giurisprudenza, inoltre, ai fini del rilascio della licenza necessaria per l'esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, le Questure sono tenute a verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative locali che eventualmente prevedono distanze minime di tali attività commerciali da luoghi considerati sensibili, ovvero da tutti quei luoghi, come ad esempio gli istituti scolastici, nei quali si presume la presenza di soggetti giovani o minori (Consiglio di Stato, sez. III, 27 luglio 2018, n. 4604).
Tale particolare accertamento è richiesto non solo per le licenze rilasciate ex novo, bensì anche nell’ipotesi di trasferimento di un’attività già autorizzata e svolta in una diversa sede (Consiglio di Stato, sez. V, 27 giugno 2017, n. 3138; T.A.R. Venezia, sez. III, 12 gennaio 2018, n. 35).

Tanto premesso, si rileva che l’art. 93, comma 1, T.U.L.P.S. prevedeva in passato che “la licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati”.
Nella vigenza di tale quadro normativo, dunque, lo spostamento dell’attività a un diverso indirizzo determinava per forza di cose la richiesta di rilascio una nuova licenza, posto che l’atto autorizzativo di cui l’esercente era eventualmente già in possesso riguardava espressamente solo i locali in esso individuati.
Tuttavia, l’articolo da ultimo citato è stato modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 311/2001, che ha abrogato per intero il primo comma dell’art. 93.
Peraltro, si nota che il menzionato D.P.R. n. 311/2001 aveva la dichiarata funzione di semplificare i procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Nel caso di specie, dunque, non sembra legittima la richiesta della Questura di avviare un nuovo procedimento di rilascio della licenza in discorso, fatta salva la necessità di verificare che anche la nuova sede sia posta in luogo idoneo anche ai sensi delle eventuali norme locali in materia di distanze da luoghi “sensibili”.

Per quanto riguarda il DURC, cioè il documento che attesta la regolarità contributiva di un’impresa o di un operatore economico, si osserva che esso viene obbligatoriamente richiesto per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a DIA, per il rilascio dell'attestazione SOA, per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche (Circolare INPS n. 122 del 30 dicembre 2005).
Inoltre, ai sensi dell’art. 28, comma 2 bis, D.Lgs. n. 114/1998, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, lett. a), n. 191/2009, le Regioni possono stabilire che il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche sia subordinato alla presentazione del DURC da parte dell’interessato.
Dalle ricerche svolte non consta allo scrivente che la Regione Calabria abbia esercitato tale facoltà, ma si nota, in ogni caso, che essa riguarda la sola materia del commercio su aree pubbliche, che nulla ha a che vedere con la fattispecie oggetto del quesito.
Anche la richiesta di presentazione del DURC formulata dalla Questura, quindi, non pare allo stato giustificata da alcuna base normativa.