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Articolo 77 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 77 TULPS

(1)Le pellicole cinematogratiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. (2)

Note

(1) Sulla revisione delle pellicole cinematografiche vedi la L. 21 aprile 1962, n. 161 ed il relativo regolamento approvato con D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.
(2) L'art. 13, comma 1, lettera a) dell D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto che: "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati: a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

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