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Articolo 63 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 63 TULPS

(1)Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa I'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del ministro dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto dl tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.

Note

(1) Per il trasporto di merci pericolose vedi l'art. 78, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e gli artt. 352-406, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420.

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