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Articolo 62 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 62 TULPS

(1)(2)I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con la sanzione amministrativa da euro 103 (lire 200.000)(3) a euro 516 (1.000.000)(3)(4)(5).

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa(6) da euro 206 (lire 400.000)(7) a euro 619 (lire 1.200.000)(7).

Note

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340, limitatamente alla parte che disciplina il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi. Conseguentemente il predetto procedimento e i relativi adempimenti amministrativi sono soppressi.
(2) Vedi, anche, gli artt. 111-114, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(3) Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(4) Per la competenza del giudice di pace nel delitto di cui al presente comma, vedi l'art. 15, comma 3, L. 24 novembre 1999, n. 468 e l'art. 4, commi 2, lett. a), 3 e 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
(5) A norma dell'art. 52, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di competenza del giudice di pace si applica l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 5.000.000 o la pena della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.
(6) Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.
(7) Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.

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