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Articolo 37 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 37 TULPS

(1)È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.

Note

(1) Per il trasferimento ai comuni della funzione prevista dal presente articolo, vedi l'art. 163, comma 2, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

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