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Articolo 19 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 19 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.

[È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo di arme, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda da lire 20.000(1) a 200.000(1).

Le armi sono confiscate.]

Note

(1) Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.

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