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Articolo 18 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 18 TULPS

(1)I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 (lire 200.000)(2) a euro 413 (800.000)(2). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola(3).

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000)(2) a euro 413 (800.000)(2). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo-8 aprile 1958, n. 27 (G.U. 12 aprile 1958, n. 89), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.
(2) Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(3) La Corte costituzionale, consentenza 3-10 giugno 1970, n. 90 (G.U. 17 giugno 1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso prevista dal primo comma. Successivamente consentenza 4-10 maggio 1979, n. 11 (G.U. 16 maggio 1979, n. 133), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto nel primo comma.

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