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Articolo 3 Testo unico sulle piante officinali

(D.lgs. 21 maggio 2018, n. 75)

[Aggiornato al 08/07/2018]

Prelievo, raccolta e prima trasformazione di piante officinali spontanee

Dispositivo dell'art. 3 Testo unico sulle piante officinali

1. In conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in particolare dagli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale.

2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, disciplina l'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194.

3. La raccolta di piante, alghe, funghi macroscopici e licheni cresciuti spontaneamente e destinati ad essere impiegati come ingredienti di un medicinale è effettuata in accordo alle Good Agricultural and Collection Practice (GACP) di cui all'articolo 2, comma 2.

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