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Articolo 70 terdecies Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2024]

Definizioni e disposizioni generali

Dispositivo dell'art. 70 terdecies Testo unico IVA

1. (1)Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

  1. a) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea che hanno un volume d'affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta;
  2. b) Volume d'affari annuo dell'Unione europea: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate nel territorio dell'Unione europea nel corso di un anno civile;
  3. c) Volume d'affari annuo dello Stato membro: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate in uno Stato membro dell'Unione europea;
  4. d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell'Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;
  5. e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell'Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;
  6. f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;
  7. g) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.

2. Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.

3. Per la determinazione del volume d'affari non sono prese in considerazione le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all'articolo 10 escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al numero 11 del medesimo articolo 10.

4. Gli Stati membri che non adottano l'euro determinano le soglie di volume d'affari, ai fini dell'ammissione o dell'esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L'importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall'euro è espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell'anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente Titolo.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180. Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025".

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