1. (1)Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
- b) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non è stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d), il volume d'affari nell'Unione europea non è superiore a 100.000 euro;
- d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;
- e) è identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.
2. Il soggetto passivo non può comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:
- a) effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- b) partecipa a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;
- c) nell'anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;
- d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- e) nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180. Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025".