Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 10/08/2024]

Operazioni imponibili

Dispositivo dell'art. 1 Testo unico IVA

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 1 Testo unico IVA

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. A. chiede
martedģ 22/08/2023
“Per l'intestazione auto che sto acquistando con iva agevolata mi chiedono nulla osta in carta libera dal mio ex coniuge.
Preciso che ho un figlio con Sindrome di Down di 19 anni fiscalmente a carico mio al 100% che non ha né tutore né amministratore di sostegno. Questo documento è obbligatorio? Non ho intenzione di chiedere in quanto il mio ex marito non provvede per nulla al suo mantenimento.”
Consulenza legale i 14/09/2023
L’introduzione di un’imposta scontata per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie si deve all’art. 1 della legge n. 97/1986.
In origine tale beneficio era destinato soltanto ai possessori di patenti speciali, mentre successivamente è stato esteso a tutti i cittadini con ridotte o impedite capacità motorie permanenti anche non in possesso di patente speciale, nonchè ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico (articolo 8, comma 3, legge n. 449/1997).
Da ultimo, il trattamento agevolato con Iva al 4%, ha trovato la sua collocazione nel decreto Iva (numero 31, Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972).

Onde poter usufruire dell’Iva al 4% l’acquirente deve consegnare al venditore la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, tra cui:
1. la certificazione relativa alla condizione di disabilità;
2. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nei quattro anni precedenti non ha acquistato un analogo veicolo agevolato (articolo 1, decreto Mef 16 maggio 1986, successivamente modificato dal decreto 13.01.2022).
Il beneficio, infatti, può essere applicato soltanto una volta in un quadriennio a meno che la vettura non sia stata cancellata dal Pra o sia stata rubata e non ritrovata.
Nella Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, annualmente redatta dall’Agenzia delle Entrate, si legge testualmente che “Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa”.
Ciò non può che intendersi nel senso che l'agevolazione spetta anche ad un familiare del soggetto invalido a condizione che quest'ultimo risulti "fiscalmente a carico" (di contro deve escludersi che possa essere richiesta dal familiare che non abbia a suo carico il disabile).

Onde poter dare prova che il disabile è fiscalmente a carico di uno solo dei genitori, per il caso di genitori separati come quello di specie, si ritiene possa essere più che sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale situazione, accompagnata possibilmente dalla produzione dell’ultima certificazione unica, dalla quale deve necessariamente risultare il carico fiscale del soggetto in favore del quale viene effettuato l’acquisto.

Pertanto, a rigori può dirsi che il nulla osta dell’altro genitore non risulta previsto da alcuna fonte normativa né ad esso si fa riferimento nelle stesse istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Probabilmente la ragione di tale richiesta sta nel fatto che, trattandosi di disabile figlio di genitori separati, chi vende, prima di applicare l’agevolazione fiscale, vuole avere certezza che l’altro genitore non abbia già fruito del medesimo trattamento fiscale di favore nei quattro anni precedenti all’acquisto che adesso si intende effettuare.
Se questa dovesse essere la ragione, si può cercare di far comprendere al venditore che, essendo il disabile fiscalmente a carico della madre in via esclusiva, l’altro genitore non si trova neppure nelle condizioni di poter effettuare un acquisto siffatto, risultando abbastanza chiara al riguardo la prassi interpretativa fornita dalla medesima Agenzia delle Entrate, a cui prima si è fatto riferimento.