1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se pił favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se pił favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.
Cass. pen. n. 1811/2014
Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. 74 del 2000, l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di una societą commerciale avente sede legale all'estero ma operante in Italia non sussiste quando la sede della direzione effettiva della societą non č sita nel territorio italiano atteso anche quanto previsto dalle norme internazionali contro le doppie imposizioni fiscali. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il sequestro preventivo di un conto corrente di una societą avente sede legale ed operativa in Malta da dove, mediante piattaforma informatica, svolgeva in Italia l'attivitą di concessionario per l'esercizio dei giochi "on line"). (annulla senza rinvio, Trib. lib. Varese, 28/04/2013)Cass. civ. n. 29455/2008
I redditi da lavoro dipendente prestato in Svizzera da cittadini italiani, iscritti nell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE), dipendenti delle ente Ferrovie dello Stato (successivamente Trenitalia spa) sono soggetti a prelievo fiscale - in particolare all'IRPEF - in Italia, in virtł dell'art. 19 della Convenzione italo-svizzera, ratificata e resa esecutiva con legge 23 dicembre 1978, n. 943. Quest'ultima norma pattizia, infatti, individua alcune "remunerazioni" che restano imponibili, in regime di reciprocitą, nello Stato contraente da dove esse provengono, se pagate da uno degli Stati contraenti medesimi o anche da enti autonomi di diritto pubblico, fra i quali ultimi sono specificamente indicate anche le Ferrovie dello Stato, successivamente trasformatesi in Trenitalia spa, senza che tale modifica possa incidere sul regime fiscale in esame. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 28 aprile 2004)Cass. civ. n. 24455/2008
In materia di imposte sul reddito da lavoro dipendente, la Convenzione italo-elvetica, in tema di doppie imposizioni, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 923, prevede all'art.4 che la residenza (intesa quale luogo in cui il contribuente ha un'abitazione permanente ovvero, laddove abbia un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, come luogo ove egli ha il centro dei suoi interessi vitali) č il criterio d'individuazione dello Stato che č soggetto attivo del rapporto d'imposizione tributaria, e all'art.19, che le remunerazioni "sono imponibili soltanto nello Stato contraente e da dove provengono", sebbene ricevute in corrispettivo di attivitą dipendente svolta nell'altro Stato contraente (art.15 della legge medesima), con la conseguenza che il regime impositivo del reddito da lavoro dipendente, erogato da soggetto italiano ad una persona fisica italiana "residente" in Italia, quale corrispettivo di una attivitą lavorativa prestata all'estero, č imponibile solo in Italia (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva respinto la richiesta di rimborso dell'Irpef per gli anni 1990-1999 di un lavoratore italiano, residente in Italia, pur iscritto all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, dipendente delle Ferrovie italiane di Chiasso in Svizzera) (rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 18 febbraio 2004)
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