(massima n. 1)
In materia di imposte sul reddito da lavoro dipendente, la Convenzione italo-elvetica, in tema di doppie imposizioni, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 923, prevede all'art.4 che la residenza (intesa quale luogo in cui il contribuente ha un'abitazione permanente ovvero, laddove abbia un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, come luogo ove egli ha il centro dei suoi interessi vitali) č il criterio d'individuazione dello Stato che č soggetto attivo del rapporto d'imposizione tributaria, e all'art.19, che le remunerazioni "sono imponibili soltanto nello Stato contraente e da dove provengono", sebbene ricevute in corrispettivo di attivitā dipendente svolta nell'altro Stato contraente (art.15 della legge medesima), con la conseguenza che il regime impositivo del reddito da lavoro dipendente, erogato da soggetto italiano ad una persona fisica italiana "residente" in Italia, quale corrispettivo di una attivitā lavorativa prestata all'estero, č imponibile solo in Italia (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva respinto la richiesta di rimborso dell'Irpef per gli anni 1990-1999 di un lavoratore italiano, residente in Italia, pur iscritto all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, dipendente delle Ferrovie italiane di Chiasso in Svizzera) (rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 18 febbraio 2004)