Comm. Trib. Reg. Lazio n. 4185/2018
Il commercialista non può dedurre il contributo integrativo dovuto alla Cassa di previdenza perché non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e tale indeducibilità ricorre anche nel caso in cui il professionista maturi il diritto alla rivalsa.
Comm. Trib. Reg. Liguria n. 114/2018
Le indennità risarcitorie corrisposte alla clientela per fatti colposi imputabili al professionista nell’esercizio dell’attività professionale devono essere ricondotte alle spese deducibili di cui all’art. 54 del TUIR secondo il criterio di cassa.
Cass. civ. n. 321/2018
I contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito complessivo, in quanto sono da considerare spese inerenti all'attività professionale svolta, essendo il relativo esborso una conseguenza del reddito prodotto. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 14/06/2016).
Comm. Trib. Reg. Toscana n. 2250/2017
Gli interessi corrisposti per il pagamento di una notula professionale ammessa nello stato passivo di un fallimento e pagata solo dopo l’approvazione del piano di riparto non possono avere che natura di interessi moratori corrisposti dalla procedura per il ritardo nel pagamento della notula stessa dal momento dell’ammissione al passivo al momento dell’approvazione del piano di riparto. La riconosciuta natura di interessi moratori, ai sensi dell’art. 6, comma 2 TUIR, li accomuna ai redditi della stessa categoria di quelli da cui provengono i crediti su cui gli interessi sono maturati e, pertanto, sottoposto all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Cass. civ. n. 2781/2001
I contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (nella specie: contributi versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato) sono deducibili in sede di determinazione del reddito professionale ai sensi dell'art. 50, comma primo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il quale consente, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deduzione delle spese "inerenti" all'esercizio dell'arte o professione, per tali dovendosi intendere non soltanto quelle necessarie per la produzione del reddito, ma anche quelle che sono una immediata derivazione del reddito prodotto. Peraltro, in presenza di erronea deduzione da parte del contribuente dei contributi obbligatori dal reddito complessivo (ex art. 10 stesso D.P.R.) anziché in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'amministrazione finanziaria non può limitarsi ad escludere la deduzione effettuata, ma deve procedere alle opportune correzioni. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Centrale, 3 maggio 1997).
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In tema di contenzioso tributario, l'assenza della "concisa esposizione dello svolgimento del processo", richiesta dall'art. 37 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, integra un motivo di nullità della decisione ove tale omissione impedisca totalmente, non risultando in alcun modo richiamati i tratti essenziali della lite neppure nella parte motiva, di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella pronunzia. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Centrale, 3 maggio 1997).
Cass. civ. n. 14292/2000
In tema di contenzioso tributario, la sussistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente non impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alle tesi dell'amministrazione. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Sicilia, 15 ottobre 1997).
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In tema di contenzioso tributario, l'esercizio dei poteri istruttori di ufficio, nell'ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, che può essere sottoposto al sindacato di legittimità soltanto come vizio di motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art.
360 cod. proc. civ., qualora la sentenza di merito non adduca un'adeguata spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Sicilia, 15 ottobre 1997)
Cass. civ. n. 9332/1996
L'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a norma del quale i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è applicabile nel caso in cui il pagamento sia eseguito da terzo debitore pignorato in base ad ordinanza di assegnazione, se il credito del creditore procedente verso il debitore diretto derivi da rapporto di lavoro autonomo. (cassa con rinvio, App. Milano, 25 ottobre 1994).