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Articolo 56 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio

Dispositivo dell'art. 56 TUR

1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:

  1. a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della Corte di giustizia tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;
  2. b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della corte di giustizia tributaria di secondo grado o dell'ultima decisione non impugnata(2).

2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1,richieste in relazione alle decisioni delle Corti di giustizia tributarie, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione(2).

3. [Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.](1)

4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione(2).

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
(2) Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 56, commi 1, lettera a) e 2, nonché (con l'art. 2, comma 1, lettera z)) la modifica dell'art. 56, commi 1, lettera b) e 4. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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