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Articolo 20 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Interpretazione degli atti

Dispositivo dell'art. 20 TUR

1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi(1).

Note

(1) La L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 1, comma 87, lettera a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1084) che "L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131".

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Consulenze legali
relative all'articolo 20 TUR

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Luciano P. chiede
giovedė 23/01/2020 - Emilia-Romagna
“Buona sera,
ho ceduto, in qualità di CEDENTE privato, ad una società CESSIONARIA, un marchio, un prototipo di macchina utensile con la relativa documentazione tecnica commerciale, ed anche , come accessoria, una attività di consulenza di accompagnamento ed avviamento dell'acquisito.
Il tutto si legge e comprende meglio nell'estratto del contratto che interessa, e nella corrispondenza intercorsa che si allega.
Il quesito che pongo, e a cui ho già dato una mia risposta nell'interlocuzione con la controparte, è il seguente:
" posto che la cessione occasionale di un bene da privato a soggetto societario non è sottoposta ad alcun tributo (compenso già corrisposto in esenzione di imposta);
posto altresì che la cessione di tali beni è accompagnata - previsione contrattuale- da una attività intellettuale di "consulenza", marginale nell'importo del relativo compenso ( 1/15 dell'importo delle cessioni) ed accessoria a quella principale; posto infine che suddetta attivitò di consulenza non sia stata mai espletata in quanto mai richiesta dalla società contraente nei termini fissati contrattualmente di 6 mesi data consegna dei beni.
La parte di compenso afferente la "consulenza", è soggetta a tassazione come "lavoro autonomo occassionale"?
Io ritengo di no, la controparte è contraria.”
Consulenza legale i 29/01/2020
Dalla lettura della documentazione prodotta in stralcio emerge che l’oggetto del contratto stipulato tra le parti è duplice: da un lato cessione della titolarità/proprietà del marchio con tutti i diritti ad esso connessi e della macchina – prototipo e relativa documentazione tecnica-commerciale; dall’altro, la prestazione di una attività di consulenza consistente in un’attività di affiancamento, consulenza e supporto al fine di consentire la ripresa all’uso del marchio, veicolare la comunicazione sull’avvenuta cessione, valorizzare al meglio l’avviamento e la reputazione del marchio, consentire e rendere effettiva l’acquisizione della tecnologia in capo alla cessionaria anche attraverso la prestazione di un servizio di consulenza tecnica.
A questa si aggiunge una attività di consulenza eventuale relativa alla registrazione del marchio a livello nazionale, comunitario e internazionale nonché un’attività di assistenza e cooperazione con la cessionaria per la tutela e difesa del marchio.
È precisato che l’attività di consulenza è parte integrante dell’operazione relativa alla cessione di beni.

Il contratto evidenzia la consapevolezza delle parti in ordine al fatto che ha ad oggetto una cessione di beni ed una prestazione di servizi tanto che le stesse, all’art. 3, hanno previsto un corrispettivo specifico per la cessione del marchio e della tecnologia (punto 3.1) ed uno per l’attività di consulenza (3.2), così espressamente denominati: “corrispettivo cessione” e “corrispettivo consulenza”.
La cessione è effettuata in qualità di privato e, pertanto, non trova applicazione la disciplina IVA di cui al d.P.R. n. 633/72 posto che non sussisterebbe il requisito soggettivo di cui all’art. 4 del T.U. IVA o art. 5 del T.U. IVA del medesimo decreto.
La questione attiene, pertanto, esclusivamente al trattamento, sotto il profilo reddituale, del c.d. corrispettivo per la consulenza che, da un lato, si vorrebbe venisse assommato al corrispettivo per la cessione del marchio e della tecnologia e, dall’altro invece che si vedesse quale corrispettivo di una specifica obbligazione di fare e, quindi, qualificabile come reddito da lavoro autonomo “occasionale”.
In realtà, la questione deve essere affrontata a monte, spostando l’attenzione sulla natura del contratto di cui si discute.

Nello specifico il contratto di cui si discute, per l’unicità e l’inscindibilità dello schema negoziale, può essere ricondotto nella categoria dei contratti misti, sebbene oggetto del contratto siano la cessione del marchio e della tecnologia da un lato e, dall’altro, l’attività di consulenza e assistenza in relazione agli stessi.
Il problema fondamentale di questa tipologia di contratti è da rinvenire proprio nella individuazione della disciplina da applicare: nel caso di specie, quella del contratto di cessione di beni ovvero quella del contratto di prestazione di servizi?
Sul punto sono state prospettate due teorie.
Una prima teoria è la teoria della “combinazione” per effetto della quale, dovrebbero essere applicabili le norme relative a tutti i singoli tipi di contratto rinvenibili nel negozio misto.
Una seconda teoria sarebbe quella dell’”assorbimento”, in base alla quale occorre individuare quale sia la causa prevalente del contratto per poi applicare le regole proprie del negozio giuridico al quale è stato assimilato il negozio misto.

È evidente che, seguendo la prima teoria, nel caso di specie, avremmo un contratto di cessione di beni ed un contratto di servizi e, pertanto, ognuno di loro resterebbe assoggettato alla specifica disciplina.
Seguendo, invece, la seconda teoria l’attività di consulenza dovrebbe considerarsi assorbita da quella di cessione del bene (posto anche il fatto che, al punto 2.2. del contratto, è precisato che la prima costituisce parte integrante della cessione) e, pertanto, troverebbe applicazione la teoria della cessione del bene.
Sembra che, nel caso di specie, il cessionario abbia deciso di seguire la teoria della combinazione e, pertanto, considerando l’attività di consulenza una attività specifica, correttamente ritiene che il relativo compenso debba essere assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, costituendo il compenso per una attività di lavoro autonomo occasionale.

Il cedente, dal canto suo, ritiene che l’attività di cessione del marchio e della tecnologia sia prevalente rispetto a quella di prestazione della consulenza e, pertanto, il negozio di cessione dei beni deve essere a suo avviso considerato assorbente di quello di consulenza, con l’effetto che si applicherebbe soltanto la disciplina del primo e non anche quella del secondo.
Va rilevato che la dottrina è maggiormente orientata per la teoria della combinazione mentre la giurisprudenza per quella dell’assorbimento (Cfr. inter alia Cassazione, sentenza n. 22828/2012).
Seguendo quest’ultima teoria la richiesta di considerare unitario il corrispettivo in quanto riferibile alla prestazione prevalente potrebbe essere accolta; non lo potrebbe essere , invece, seguendo la teoria della combinazione.
È evidente che è difficile, stabilire quale tra le due teorie debba o possa essere considerata prevalente e, tuttavia, l’accordo deve essere trovato tra le parti anche in considerazione dell’effettiva causa del negozio posto in essere.

Ad ogni modo, può dirsi che a parere di chi scrive si tratta di attività accessoria rispetto a quella principale, il che può facilmente dedursi dal fatto che a quella medesima attività di consulenza non si sarebbe obbligati se non vi fosse stata alcuna contestuale cessione di beni.
Ciò fa perdere ai due pretesi contratti (cessione e consulenza) la natura di contratti autonomi, per qualificarli come contratto misto, e in quanto tale, soggetto alla disciplina del contratto principale, ossia quello di cessione.
Sono, tuttavia, comprensibili i timori del cessionario riguardo al fatto che l’amministrazione finanziaria, seguendo la via tracciata in materia di imposta di registro dall’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, potrebbe interpretare il contratto avendo a riguardo all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto e, quindi, potrebbe considerare effettivamente il compenso per la consulenza quale reddito di lavoro autonomo occasionale da assoggettare a ritenuta da parte del cessionario e ad imposizione definitiva in capo al cedente-percettore.