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Articolo 5 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso

Dispositivo dell'art. 5 TUR

1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.

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Consulenze legali
relative all'articolo 5 TUR

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Alessandro D. chiede
lunedì 08/03/2021 - Lombardia
“Buonasera,
nel dicembre 2017 sono subentrato nel contratto di leasing immobiliare strumentale con decorrenza gennaio 2018.
Nel 2017 non ho registrato l'atto e versato l'imposta di registro, ora devo procedere al riscatto ed il Notaio mi chiede la copia dell'atto di subentro registrata con la relativa imposta di registro del 4% sul valore di cessione del residuo dei canoni.
leggendo l'art 40 del tuir con validità 01 /01 /2018, rispetto al precedente con validità 01/01/2016 mi pare che non sia dovuta nella misura del 4% ma solo l'imposta fissa di 200€ come la devo interpretare?
Nel caso sia dovuta quali sono i termini della prescrizione?
In caso di accertamento quali sono le sanzioni per la mancata registrazione e Versamento imposta?
Grazie”
Consulenza legale i 17/03/2021
Dal 1° gennaio 2014 in caso di subentro in un contratto di leasing immobiliare strumentale è applicata l’imposta di registro del 4% calcolata sul corrispettivo pattuito tra il nuovo ed il precedente utilizzatore, corrispettivo aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
Infatti, l' articolo 1 comma 164, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha introdotto nell'ambito della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, l'articolo 8-bis, al fine di prevedere l'assoggettamento ad imposta di registro, nella misura, del 4 per cento, degli "Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto". La nota I all'articolo in parola prevede che "per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto".
La registrazione dell’atto di subentro dunque avrebbe dovuto essere compiuta entro 20 giorni dalla stipulazione dello stesso, infatti ai sensi dell’art. 5 DPR 131/1986 gli atti indicati nella parte prima della tariffa (dunque anche gli atti di subentro in leasing immobiliare strumentale) sono soggetti a registrazione in termine fisso, ed ai sensi del successivo art. 13 del medesimo decreto la registrazione degli atti in termine fisso deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell’atto.
Nel caso che ci occupa non è possibile pensare alla prescrizione del tributo , atteso che tutti i tributi erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, salvo che nelle more non siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
Né può ritenersi che sia intervenuta decadenza dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 76 del DPR 131/1986, decade dal potere di richiedere l’imposta nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione.
Un eventuale accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate implicherebbe l’obbligo di pagamento oltre che del tributo anche degli interessi e della sanzione che va dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta
L’art. 69 T.U.R. prevede che chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.
Al fine di evitare che l’Ufficio proceda con l’accertamento è possibile sanare l’omessa registrazione, accedendo all’istituto del ravvedimento ultra-biennale che consente la regolarizzazione del tributo in forma agevolata, mediante pagamento, oltre che del tributo stesso e degli interessi, anche della sanzione nella misura tuttavia di 1/6 del minimo.
Nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo” ( art. 13, lett. b-ter) del D.Lgs. 472/1997)