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Articolo 35 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Regime fiscale

Dispositivo dell'art. 35 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione.

4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare.

6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi.

Massime relative all'art. 35 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cass. civ. n. 30400/2018

In tema d'imposte sui redditi, la somma erogata dall'Amministrazione a titolo di risarcimento del danno per occupazione usurpativa costituisce una plusvalenza soggetta a tassazione ex art. 11 della L. n. 413 del 1991, alla cui stregua sono tassabili le plusvalenze corrispondenti, tra l'altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo (perché carente "ab origine" o dichiarato illegittimo successivamente), sempre che la percezione di detta somma sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge e, cioè, dopo 11 gennaio 1989, non assumendo rilievo, invece, il momento in cui è avvenuto il trasferimento del bene, salvo che il ritardo nel pagamento sia imputabile alla P.A.

Cass. civ. n. 8490/2011

Poiché l'art. 16, c. 1, D.Lgs. 504/1992 è stato interpretato nel senso che colui che non ha presentato la dichiarazione I.C.I. non ha diritto all'indennità di esproprio e poiché la mancanza di un serio ristoro in caso di espropriazione si pone in contrasto con l'art. 42 Cost., risulta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma nella parte in cui non stabilisce un limite alla riduzione dell'indennità di esproprio in caso di omessa comunicazione ai fini I.C.I.

Cass. civ. n. 2970/2003

La disposizione dell'art. 16 D.Lgs. n. 504 del 1992 (la quale prevede una riduzione dell'indennità d'espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità) risponde al fine di introdurre un elemento dissuasivo dell'elusione e non dell'evasione dell'imposta. Ne deriva che la menzionata disposizione non è applicabile (neppure in via interpretativa) al caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini I.C.I., e ciò va confermato anche dopo la sentenza n. 351 del 2000 - ribadita con ordinanza n. 539 del 2000 - della Corte Cost.

Cass. civ. n. 10056/2000

In tema di imposte dirette sui redditi, sono soggette al prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma 5, L. 30 dicembre 1991 n. 413 le somme percepite dal proprietario espropriato (nella specie indennità per l'espropriazione di terreni edificabili, decretata con provvedimento del 1981) dopo l'entrata in vigore L. in questione, non assumendo alcun rilievo il fatto che il trasferimento sia avvenuto in precedenza ed essendo sufficiente che l'espressione di capacità contributiva, cioè la percezione della somma, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore L. stessa. Dunque ogni pagamento di somme in dipendenza di procedimenti espropriativi deve essere assoggettato alla ritenuta del 20% , se non sottoposto in precedenza ad in.v.im. e se conseguito dopo la scadenza del periodo transitorio di cui al comma 9 dell'art. 11 della citata L. n. 413 del 1993 (31 dicembre 1991) e nel pieno vigore L. stessa.

Corte cost. n. 351/2000

È infondata la q.l.c. dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 421, in forza del quale è previsto che "in caso di espropriazione di aree fabbricabili l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione-denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'ICI qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti".

La riduzione dell'indennità di esproprio di fondi edificabili (art. 16 comma 1 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504) è identificabile come un meccanismo (preventivo disincentivante) di dissuasione dell'evasione. La dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, del valore delle aree edificabili è agevolata in relazione sia ai criteri di individuazione delle aree edificabili, stabiliti dalla L. 23 ottobre 1992 n. 421 e dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 sia alla possibilità di ottenere dal Comune un'attestazione sulla natura edificabile o meno del suolo.

Corte cost. n. 533/1995

Non è fondata - in riferimento agli art. 3 e 53 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 L. 24 marzo 1993 n. 75, nella parte in cui fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 28 febbraio 1992 n. 174, 27 aprile 1992 n. 269 e 25 giugno 1992 n. 319, non convertiti, ed in particolare sulla base dell'art. 3 comma 1 lett. a) di tali decreti, che ha esteso alle aree classificate nella zona F del D.M. 2 aprile 1968 (destinate ad insediamenti di interesse generale) la tassabilità delle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio o da corrispettivi di cessioni volontarie nel corso di procedimenti ablatori, prevista dall'art. 11 comma 5 L. 30 dicembre 1991 n. 413 per i terreni destinati ad opere pubbliche e ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al citato D.M.

Corte cost. n. 410/1995

Non sono illegittime, in relazione agli art. 53 e 3 Cost. e sotto il profilo della mancanza della nozione di nuova ricchezza rilevante per l'imponibilità, le disposizioni di cui all'art. 11, comma 5, 6, 7, 8 e 9 L. 30 dicembre 1991 n. 413, nella parte in cui assoggettano a imposizione sulle plusvalenze l'indennità di esproprio dei beni immobili, nei limiti della plusvalenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo di acquisto, nonché l'indennità di occupazione e gli interessi, in quanto, nell'ordinamento tributario, ai fini della nozione giuridica di reddito, occorre far capo a ciò che, nei limiti della ragionevolezza, viene qualificato per tale dal legislatore.

La legge tributaria retroattiva comporta violazione nel principio della capacità contributiva soltanto se, nell'assumere a presupposto un fatto o una situazione contributiva, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva; pertanto, è infondata, in relazione all'art. 53 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 11 comma 9 L. 30 dicembre 1991 n. 413, che, per le somme percepite a seguito di cessioni, anche volontarie, nel corso di procedimenti espropriativi, fa retroagire l'imposizione tributaria sulle plusvalenze agli atti e provvedimenti emessi successivamente ai 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge stessa, perché sussiste il presupposto economico della plusvalenza al quale l'obbligazione è collegata, tenuto conto della sussistenza dì un elemento di prevedibilità dell'imposizione, ed è indifferente la sorte che possano aver seguito "medio tempore" i ricavi conseguiti.

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